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Diritto all'equa riparazione - Ragionevole durata – Cass. n. 29708/2020

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Diritto all'equa riparazione - Ragionevole durata - Periodo di decorrenza del termine per proporre impugnazione - Incomputabilità - Limiti - Periodo intercorso dalla sentenza penale di appello che dispone il rinvio per nullità della sentenza e quello necessario per la rinnovazione del giudizio - Esclusione - Fondamento.

In tema di equa riparazione, i'art. 2, comma 2 quater, della l. n. 89 del 2001 (a mente del quale, "ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa") deve interpretarsi - anche in ossequio al canone che impone di attribuire alla legge, nei limiti in cui ciò sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla CEDU - nel senso che non si tiene conto del periodo di decorrenza del termine per proporre impugnazione solo nei confronti della parte che ha il potere di impugnazione, così come non rientra nel perimetro della norma il periodo intercorso dalla sentenza penale di appello che dispone il rinvio al primo grado per nullità della sentenza e quello necessario per la rinnovazione del giudizio, atteso che la finalità della disciplina del diritto all'equa riparazione si sostanzia nel ristoro del patimento subito a causa della pendenza del processo attribuibile a disfunzioni dell'apparato statuale.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 29708 del 29/12/2020

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