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Processo equo - termine ragionevole – Cass. n. 28470/2020

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Giudizio amministrativo - Sospensione in via cautelare del provvedimento impugnato - Conseguenze - Pregiudizio morale - Riconoscimento - Esclusione - Condizioni.

In tema di equa riparazione, la sospensione in via cautelare dei provvedimenti impugnati, pur anticipando tutti gli effetti della sentenza richiesta al giudice amministrativo, è un atto precario e rivedibile, che non incide sul diritto della parte attrice ad ottenere la definizione della controversia entro un termine ragionevole, né osta alla configurabilità di un pregiudizio morale, pur se di entità ridotta, a meno che il provvedimento cautelare non solo anticipi gli effetti della richiesta sentenza, ma li renda concretamente irretrattabili, nel qual caso non ricorre alcun pregiudizio morale indennizzabile.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28470 del 15/12/2020

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cassazione

28470

2020