Entità del credito e dei pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto – Cass. n. 26858/2021
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Indennizzo - Quantificazione - Limite dato dal valore del giudizio presupposto - Necessità - Procedura fallimentare - Entità del credito non soddisfatto e dei pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto - Finalità.
In tema di giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, la determinazione dell'ammontare massimo di indennizzo concedibile non può superare il valore del giudizio presupposto, sicché, quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi conto del "quantum" di credito non soddisfatto all'esito del decorso del periodo di ragionevole durata e, ulteriormente, dei pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti nel corso della procedura, dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore al danno.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26858 del 04/10/2021 (Rv. 662374 - 01)