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Irragionevole durata dei processi amministrativi – Cass. n. 31329/2021

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Processo amministrativo già pendente al 16 settembre 2010 e non soggetto all'art. 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, come novellato dalla l. n. 208 del 2015 - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - Conseguenze - Istanza di prelievo - Condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione - Esclusione.

 

In relazione all'Irragionevole durata dei processi amministrativi già pendenti alla data del 16 settembre 2010 e non soggetti all'art. 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, nella formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, a seguito della sentenza n. 34 del 2019 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come novellato dal d. lgs. n. 104 del 2010, la presentazione dell'istanza di prelievo nel giudizio presupposto non rappresenta più una condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, ma può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza o di non serietà dell'interesse della parte alla decisione del ricorso, potendo assumere rilievo ai fini della quantificazione dell'indennizzo.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31329 del 03/11/2021 (Rv. 662806 - 01)

 

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Cassazione

31329

2021