Equa riparazione in caso di non ragionevole durata del processo – Cass. n. 33459/2021
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Equa riparazione in caso di non ragionevole durata del processo ex l. n. 89 del 2001 e risarcimento danno causato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ex l. n. 117 del 1988 - Diversità di "ratio" - Conseguenze sul termine di decadenza.
Mentre la domanda di equa riparazione è diretta a tutelare l'interesse della parte alla durata ragionevole del processo ed è dunque riferita al suo ordinario e fisiologico svolgimento, la disciplina relativa al risarcimento del danno causato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, prevista dagli artt. 2, comma 3, e 4, comma 2, l. n. 117 del 1998, ha la funzione di consentire alla parte, che si ritenga danneggiata dall'erroneità del provvedimento emesso, di esperire ogni rimedio possibile per eliminare l'errore e, quindi, il pregiudizio ricevuto, salvaguardando sia l'interesse particolare, sia quello pubblico al suo emendamento, sì da riferirsi alla necessaria esperibilità dei rimedi interni volti alla rimozione del provvedimento stesso. Ne consegue che, mentre il momento iniziale del termine di decadenza di sei mesi per proporre la domanda di equo indennizzo, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001, coincide con il deposito della sentenza della Cassazione che, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, determina il passaggio in giudicato della pronuncia di merito, viceversa, il termine di decadenza previsto dall'art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1998, nel caso in cui sia stata proposta domanda di revocazione avverso la sentenza della Corte di cassazione, decorre dalla pubblicazione del provvedimento che ha deciso sulla revocazione, anche quando essa sia dichiarata inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 33459 del 11/11/2021 (Rv. 662754 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_391 bis, Cod_Civ_art_2909