Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Irragionevole durata del processo esecutivo - Indennizzo in favore del debitore esecutato - Esclusione - Fondamento - Limiti.
In tema di equa riparazione, il debitore esecutato rimasto inattivo non riporta, di regola, effetti negativi per l'irragionevole durata del processo esecutivo presupposto, preordinato al soddisfacimento dell'esclusivo interesse del creditore e, pertanto, non potendo operare nei suoi confronti la presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla pendenza del processo, grava sullo stesso l'onere di allegare uno specifico interesse ad una celere espropriazione e di dimostrarne l'esistenza, nel rispetto degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35239 del 18/11/2021 (Rv. 662832 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
35239
2021