Termine semestrale di proponibilità dell'azione – Cass. n. 36125/2021
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Termine semestrale di proponibilità dell'azione - Decorrenza - Dalla "definitività" della decisione - Nozione - Conseguenze - Tardività della domanda per decorso del termine breve di impugnazione della sentenza conclusiva del processo presupposto - Onere della prova in capo all'amministrazione convenuta.
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, per” definitività” della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il ”dies a quo” del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s'intende, in relazione al giudizio di cognizione, il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce. Spetta all'amministrazione convenuta comprovare la tardività della domanda in relazione all'acquisito carattere di definitività del provvedimento conclusivo del giudizio nel quale si è verificata la violazione del termine ragionevole di durata, a seguito dello spirare, in conseguenza della notificazione, del termine di cui all'art. 325 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36125 del 23/11/2021 (Rv. 663077 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327