Proposizione della domanda di riparazione – Cass. n. 9590/2022
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - ripartizione - in genere - Termine semestrale di decadenza ex art. 4 l. n. 89 del 2001 - Decorrenza - Definitività della decisione - Necessità - Conseguenze nel processo fallimentare - Creditori integralmente soddisfatti - Decorrenza - Dal riparto definitivo ex d.gs. n. 5 del 2006 - "Ante" riforma - Dalla chiusura del fallimento - Fondamento.
Il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di riparazione previsto dall'art. 4 della l. n. 89 del 2001 decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione del processo presupposto; ne deriva che, nel processo fallimentare, il predetto termine di decadenza decorre, per i creditori che siano stati integralmente soddisfatti, dalla definitività del riparto, quanto alla riforma del d.lgs. n. 5 del 2006 - che ha introdotto all'art. 114, comma 1, l.fall. l'irripetibilità dei pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto - perdendo essi da tale momento la qualità di parti, e dal provvedimento di chiusura del fallimento, quanto alla previgente disciplina, derivando da esso, in ragione della sua irrevocabilità, la definitiva stabilizzazione della relativa posizione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9590 del 24/03/2022 (Rv. 664322 - 01)