Estinzione del giudizio presupposto – Cass. n. 35372/2022
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Danno da durata non ragionevole del processo - Estinzione del giudizio presupposto - Estinzione per inattività delle parti del giudizio di appello subito dopo la definizione stragiudiziale della lite - Presunzione di insussistenza del danno ai sensi dell'art. 2, comma 2 sexies, lett. c), l. n. 89/2001 - Operatività automatica - Esclusione - Fattispecie.
In tema di equa riparazione, non può ritenersi automaticamente operante la presunzione "iuris tantum" di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, nel caso in cui il giudizio di appello si sia estinto per inattività delle parti subito dopo la definizione stragiudiziale della lite, avvenuta quando la durata complessiva del processo era già divenuta irragionevole. (Fattispecie in cui il giudizio presupposto, estintosi in appello per inattività delle parti dopo una transazione, era durato tredici anni.)
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 35372 del 01/12/2022 (Rv. 666328 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_307