Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16407 del 09/06/2023 (Rv. 668045 - 02)
Processo equo - termine ragionevole - Danno da durata non ragionevole del processo - Estinzione del giudizio presupposto per inattività delle parti - Presunzione di insussistenza del danno ai sensi deN'art. 2, comma 2 sexies, lett. c), l. n. 89 del 2001 - Operatività automatica - Esclusione - Fattispecie.
In tema di equa riparazione, in caso di estinzione del giudizio presupposto per inattività delle parti, non può ritenersi automaticamente operante la presunzione "iuris tantum" di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2- sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, in un giudizio per risarcimento dei danni per responsabilità professionale, aveva dedotto dalla mancata riassunzione della causa da parte della convenuta l’assenza di un pregiudizio per la durata irragionevole del processo, così omettendo di differenziare la posizione processuale delle parti e, quindi, senza tenere conto che la convenuta aveva un interesse contrario alla riassunzione).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16407 del 09/06/2023 (Rv. 668045 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_307