Processo equo - termine ragionevole - Durata non ragionevole del processo - Domanda di indennizzo in corso di giudizio presupposto - Accoglimento della stessa - Successiva domanda di indennizzo per il periodo dal primo decreto alla fine del processo presupposto - Ammissibilità - Abuso del processo - Esclusione - Fondamento.
In tema di equa riparazione, la parte che, in pendenza del giudizio presupposto, propone domanda di indennizzo in relazione al ritardo irragionevole già maturato, può, al termine del detto giudizio, proporre una nuova domanda per ottenere l'indennizzo in relazione all'ulteriore irragionevole ritardo maturato tra l'emanazione del primo decreto ex lege n. 89 del 2001 e la conclusione del giudizio, sicché, avvalendosi di una facoltà prevista dalla legge, essa non pone in essere alcuna condotta di abusivo frazionamento del credito o contraria a buona fede.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16815 del 13/06/2023 (Rv. 668540 - 01)