Determinazione dell’indennità per la fase esecutiva e per la fase di merito - Conseguenze.
Qualora in un giudizio avente ad oggetto la richiesta di indennità per la durata non ragionevole di un precedente giudizio (cd. equa su equa), il giudice ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascuna delle due fasi, di merito e di esecuzione costituita dal giudizio di ottemperanza, dovrà determinarne distintamente l'importo gravante su ciascuna delle due amministrazioni - Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia - in relazione all'entità del ritardo imputabile, rispettivamente, al giudice ordinario e al giudice amministrativo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3023 del 01/02/2024 (Rv. 669994-02)