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Processo equo - termine ragionevole - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3589 del 08/02/2024 (Rv. 670296-01)

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - determinazione - Giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo - Statuizione sulle spese di lite - Applicazione di un moltiplicatore annuo inferiore a quello invocato dalla parte - Parziale soccombenza dell’istante - Esclusione - Conseguenza ai fini della liquidazione delle spese.

Nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione dell'indennizzo in base ad un moltiplicatore annuo inferiore a quello invocato dalla parte non giustifica la compensazione delle spese di lite, non comportando la parziale soccombenza dell'istante.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3589 del 08/02/2024 (Rv. 670296-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092