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Processo equo - termine ragionevole - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3773 del 12/02/2024 (Rv. 670306-01)

Equa riparazione - Contumacia - Costituzione solo in appello - Rilevanza della durata pregressa del giudizio ai fini del computo della durata non ragionevole - Sussistenza.

In tema di irragionevole durata del processo, la parte, inizialmente rimasta contumace, che si sia costituita nel giudizio di appello quando già si era consumata la violazione del termine di ragionevole durata, ai sensi dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della l. n. 89 del 2001, ha diritto dal momento della costituzione all'equa riparazione in relazione all'ulteriore corso della medesima procedura, in quanto sin da prima della sua costituzione la durata del processo era divenuta oggettivamente irragionevole, sicché tale carattere perdura per la restante parte del giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3773 del 12/02/2024 (Rv. 670306-01)