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Processo equo - termine ragionevole - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4601 del 21/02/2024 (Rv. 670371-01)

Equa riparazione - Procedura fallimentare -Termine di cui all’art. 4 della l. n. 89 del 2001 - Riparto - Rilevanza per il creditore - Esclusione - Fondamento.

n tema di irragionevole durata della procedura fallimentare, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello - ovvero, per le procedure soggette alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, da quello del definitivo rigetto del reclamo, ove esperito - quale momento in cui detto decreto acquista carattere di definitività; non rileva, invece, il riparto (quand'anche integralmente satisfattivo), in quanto, mentre il termine ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 ha natura processuale e viene in rilievo per accertare la tempestività della domanda, la data di integrale soddisfacimento del creditore, avente natura sostanziale, rileva solo per stabilire la durata della procedura fallimentare e l'entità del danno indennizzabile.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4601 del 21/02/2024 (Rv. 670371-01)