Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilità - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.3854 del 12/03/2012
Controversia sulla responsabilità amministrativa - Istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 legge n. 266 del 2005 - Inammissibilità per proposizione dell'appello ad opera della parte pubblica - Eccesso esterno dai poteri giurisdizionali contabili - Sussistenza - Fondamento.
In tema di sindacato delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, rientra nell'ambito dello stesso non solo la denuncia di violazione della norma attributiva dei poteri cognitivi per un loro esercizio oltre i limiti segnati dalla legge, ma anche, logicamente, l'ipotesi opposta di una mancata erogazione della tutela giurisdizionale per ragioni non previste dalla norma. Ne consegue che sono affette da eccesso esterno dai poteri giurisdizionali le pronunce della Corte dei conti con cui l'inammissibilità dell'istanza di definizione agevolata della controversia sulla responsabilità amministrativa, avanzata ai sensi dei commi 231-233 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, venga pronunciata in ragione della proposizione dell'appello ad opera della parte pubblica, posto che detta domanda può dichiararsi preclusa solo in difetto dei diversi presupposti indicati dalla legge, e cioè se proveniente da soggetto non legittimato, o perché non richiesta in appello dall'appellante, o domandata per condanne per fatti commessi dopo il 31 dicembre 2005, o dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che ha statuito la condanna stessa.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.3854 del 12/03/2012