Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilità - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19667 del 22/12/2003
Amministratori e dipendenti di enti pubblici economici - Giurisdizione della Corte dei conti - Anche per fatti relativi alla gestione dell'impresa secondo le regole del diritto privato - Devoluzione - Fattispecie.
Sono attribuiti alla Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa, per fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, ultimo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, anche nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici (restando invece per tali enti esclusa la responsabilità contabile), essendo irrilevante il fatto che detti enti - soggetti pubblici per definizione, istituiti per il raggiungimento di fini del pari pubblici attraverso risorse di eguale natura - perseguano le proprie finalità istituzionali mediante un'attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato. (Nella specie, il giudizio di responsabilità per danno erariale era stato promosso dal procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione nonché di dipendenti del Consorzio comprensoriale del Chietino per la gestione di opere acquedottistiche - istituito tra vari Comuni ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - per fatti attinenti allo svolgimento di un'operazione finanziaria dell'Ente, e dunque all'attività imprenditoriale dello stesso).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19667 del 22/12/2003