Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di conto - Somme introitate dal Consolato Italiano in Turchia destinate a finalità culturali gestite tramite una associazione culturale - Omessa rendicontazione - Azione di responsabilità contabile - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Giurisdizione turca - Esclusione - Fondamento.
L'omessa rendicontazione contabile di denaro introitato dal Consolato italiano in Turchia e destinato a finalità culturali gestite anche per il tramite di un'associazione culturale locale, dovendosi escludere che la mera destinazione delle somme utilizzate ad un soggetto estero di diritto privato, determini l'applicazione del principio di extraterritorialità e la conseguente giurisdizione del giudice straniero, atteso che la condotta omissiva produttiva del danno erariale, consistente nella gestione ed omessa rendicontazione di denaro pubblico, è ascrivibile esclusivamente ai funzionari del Consolato.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 15010 del 28/05/2021 (Rv. 661304 - 01)