Skip to main content

Conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione – Cass. n. 18492/2021

Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilità - Consiglieri del CNEL - Conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione - Decisione del giudice contabile affermativa della responsabilità erariale - Denuncia di difetto assoluto di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.

 

E' inammissibile il ricorso in cassazione volto a denunciare l'eccesso di potere giurisdizionale, per invasione della sfera legislativa, della decisione del giudice contabile che abbia affermato la responsabilità erariale di consiglieri del CNEL per avere conferito incarichi a soggetti esterni in violazione dei presupposti di cui all'art.7, commi 6 e ss., del d.lgs. n.165 del 2001; ciò in quanto, per un verso, la natura di organo di rilievo costituzionale del CNEL non preclude il controllo giurisdizionale di legittimità del giudice contabile su atti e provvedimenti che costituiscono espressione di attività amministrativa strumentale alimentata con risorse tratte dal bilancio statale o su atti gestionali finanziati nello stesso modo, mentre, per altro verso, la dedotta inesistenza di una norma che estenda al CNEL il divieto di conferire incarichi esterni ai sensi del d.lgs. n.165 del 2001, non configura un vizio di difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore, che si integra solo qualora il giudice speciale abbia indebitamente esercitato un'attività di produzione normativa e non anche allorché l'operatività dei principi di cui al predetto decreto legislativo sia stata affermata nell'esercizio della doverosa operazione ermeneutica volta ad individuare la "voluntas legis" applicabile al caso concreto, la quale potrebbe, al più, dare luogo ad un eventuale "error in iudicando" ma non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale.

Corte Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 18492 del 30/06/2021 (Rv. 661738 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

 

corte

cassazione

18492

2021