cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14023 del 19/06/2014
Contratto preliminare di vendita - Fissazione giudiziale del termine di stipula del definitivo - Giudicato - Esistenza del credito - Inclusione - Azione ex art. 2932 cod. civ. successivamente esperita - Eccezione di prescrizione del credito - Preclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14023 del 19/06/2014
In materia di contratto preliminare di vendita, ove il promissario acquirente abbia ottenuto, in sede giudiziale, la fissazione del termine entro cui stipulare il contratto definitivo, il successivo giudicato si forma anche sull'esistenza del credito che presuppone il suddetto termine. Ne consegue che, nella successiva causa instaurata dallo stesso promissario per l'emissione di una pronuncia costitutiva ai sensi dell'art. 2932 cod.civ., il promittente venditore può eccepire solo la prescrizione dell'"actio iudicati" ex art. 2953 cod.civ., e non anche del diritto di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, in quanto facoltà compresa nel credito accertato ed insuscettibile di autonoma prescrizione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14023 del 19/06/2014