Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 26/06/2015
Cumulo di domande - Domanda principale di petizione ereditaria e domanda incidentale condizionata di invalidità/inefficacia degli accordi transattivi tra gli eredi intervenuti all'estero - Regolamento di giurisdizione - Affermata giurisdizione del giudice italiano - Conseguenze - Modifica della qualificazione del rapporto tra le domande - Inammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 26/06/2015
In caso di cumulo tra la domanda principale di petizione ereditaria (con richiesta di scioglimento della comunione, determinatasi in forza di una successione apertasi in Italia) e una domanda incidentale condizionata di accertamento della invalidità/inefficacia di accordi transattivi intervenuti, all'estero, tra gli eredi (domanda, quest'ultima, finalizzata a contrastare l'eventuale eccezione di "res litis transacta" della convenuta), allorché la Suprema Corte abbia dichiarato, all'esito di regolamento ex art. 41 cod. proc. civ., la giurisdizione del giudice italiano sul presupposto della natura ereditaria della controversia, resta preclusa, in ragione del giudicato endoprocessuale formatosi sul punto, la possibilità, nel prosieguo del giudizio, di un diverso atteggiarsi del rapporto tra le domande cumulativamente proposte dall'attore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile - per violazione di un giudicato interno - l'appello con cui l'attore, sul presupposto dell'avvenuta rinuncia della convenuta all'eccezione di transazione, qualificava, per la prima volta, la domanda di invalidità/inefficacia degli accordi transattivi come "principale").
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 26/06/2015