Responsabilità da circolazione dei veicoli - Domanda riconvenzionale del convenuto - Statuizione, in primo grado, di esclusiva responsabilità di quest'ultimo - Eccezioni di improcedibilità della domanda riconvenzionale - Sorte - Giudicato implicito - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17233 del 27/08/2015
In un giudizio di risarcimento danni da circolazione stradale, la sentenza di primo grado, che abbia dichiarato la esclusiva responsabilità della parte convenuta e conseguentemente rigettato le domande riconvenzionali da quest'ultima proposte, non comporta l'implicita reiezione delle eccezioni preliminari di improcedibilità (nella specie, ex art. 22 della l. 990 del 1969, applicabile "ratione temporis") sollevate dalle altre parti in relazione a tali domande riconvenzionali, trattandosi di profilo rimasto escluso dalla disamina del giudice e, quindi, non suscettibile di giudicato implicito.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17233 del 27/08/2015