Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8612 del 12/04/2006
Domanda di risoluzione di locazione per inadempimento e di condanna al pagamento dei canoni fondata su assunto contratto valido - Rigetto - Mancata impugnazione - Conseguenza - Formazione del giudicato - Successiva proposizione di domanda per il pagamento del corrispettivo ex art. 1591 cod. civ. fondata sul diverso presupposto dell'avvenuto esaurimento della validità del rapporto in relazione allo stesso periodo concernente il precedente dedotto inadempimento - Litispendenza tra i due giudizi - Insussistenza - Fondamento - Preclusione della seconda domanda per effetto del giudicato formatosi sulla prima - Esclusione.
Non si configura litispendenza - per esserne diversi sia il "petitum" che la "causa petendi" - tra la domanda di risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento nel pagamento dei canoni relativi ad un determinato periodo sul presupposto della perdurante vigenza del contratto tacitamente rinnovatosi e quella successiva di condanna al pagamento del corrispettivo, relativamente allo stesso periodo, richiesto ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. per mora nella riconsegna dell'immobile, fondata sull'asserito avvenuto esaurimento della validità del rapporto precedente. In virtù della diversità delle domande per oggetto e per titolo, è da escludersi, conseguentemente, che il giudicato formatosi sulla sentenza di rigetto pronunciata con riguardo alla prima domanda determini preclusione alla proposizione della seconda.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8612 del 12/04/2006