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Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - in genere – Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11039 del 12/05/2006
Solidarietà passiva tra condebitori relativa ad obbligazione risarcitoria derivante da un fatto dannoso unico - Giudicato formatosi nei confronti di alcuni obbligati nel processo proseguito dinanzi al giudice dichiarato competente - Operatività dell'efficacia riflessa del giudicato - Esclusione - Producibilità di altri effetti - Individuazione - Incidenza sull'azione esercitata nello stesso giudizio dal danneggiato per la liquidazione dei danni - Esclusione - Limiti - Influenza sulla sola determinazione del "quantum" ancora eventualmente dovuto a seguito dell'esecuzione del giudicato.
In tema di responsabilità solidale relativa ad obbligazione risarcitoria derivante da un fatto dannoso unico imputabile a più persone, il giudicato - che si formi nel processo dinanzi al giudice dichiarato competente - non può essere invocato nello stesso processo, nemmeno sotto forma di "efficacia riflessa" (in relazione al disposto dell'art. 1306 cod. civ.), che continua a svolgersi, sia pure in parte, dinanzi al giudice originariamente adito. Tuttavia, il giudicato ottenuto da uno dei coobbligati solidali - che si fondi sul medesimo titolo ed abbia il medesimo oggetto - non può risultare del tutto improduttivo di effetti nei confronti di altro coobbligato. Infatti, la suddetta responsabilità solidale - plurisoggettiva ma riferibile al medesimo fatto dannoso - non incide sull'entità complessiva del risarcimento conseguibile (limitato, comunque, al danno effettivamente subito), con la conseguenza che il pagamento, da parte di uno dei coobbligati, determina l'estinzione "ipso iure" dell'obbligazione, entro i limiti del pagamento effettuato, nei confronti di tutti gli altri coobbligati (ai sensi dell'art. 1292 cod. civ.) - ancorché questi non si siano avvalsi (ai sensi dell'art. 1306 cod. civ.) del giudicato, nei riguardi del coobbligato che abbia eseguito il pagamento - e tale effetto estintivo è rilevabile, a prescindere dall'eccezione di parte, nel giudizio di cognizione, perfino in sede di legittimità, mentre l'opponibilità del pagamento di altro condebitore - come il giudicato di condanna nei suoi confronti - non può ritenersi limitata alla contestazione dell'azione esecutiva, senza che ne risulti la preclusione del giudicato - quantomeno implicito - ove quel pagamento o quel giudicato fosse deducibile nel giudizio di cognizione. Rimane fermo, in ogni caso, che il giudicato nei confronti di altro condebitore - quando non operi nemmeno la mera efficacia riflessa - non è idoneo a paralizzare l'azione esercitata nello stesso giudizio finalizzata all'ottenimento della liquidazione dei danni subiti da parte del danneggiato (nella specie un lavoratore infortunato), sia pure in dipendenza del medesimo fatto, ma può incidere, esclusivamente, sulla determinazione dell'importo che - a seguito dell'esecuzione dello stesso giudicato - risulti ancora dovuto.
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11039 del 12/05/2006
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