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Soccombenza su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto – Cass. n. 20315/2021

Cosa giudicata civile - giudicato implicito - Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - In genere - Parte vittoriosa nel merito - Soccombenza su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto od omesso esame - Giudizio di secondo grado - Appello incidentale - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

 

La parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa - che consiste nell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima - deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica. Infatti, non può limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in assenza di appello incidentale sul punto, che si fosse formato già in appello il giudicato interno sulla questione relativa all'inutilizzabilità di alcuni documenti, eccepita in primo grado, poiché il giudice l'aveva implicitamente respinta, ritenendo nel merito che tali documenti non costituissero prova idonea).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20315 del 15/07/2021 (Rv. 661888 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_346

 

Corte

Cassazione

20315

2021