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Preclusione derivante dal giudicato favorevole all'Ufficio – Cass. n. 21698/2021

Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - oggettivi - dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum") tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - Annullamento in autotutela - Preclusione derivante dal giudicato favorevole all'Ufficio - Art. 2 d.m. n. 37 del 1997 - Ambito applicativo - Motivi deducibili - Inclusione - Conseguenze.

 

In tema di accertamento tributario, l'effetto preclusivo all'annullamento d’ufficio dell'atto impositivo (o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento) derivante dall'art. 2, comma 2, d.m. n. 37 del 1997 "per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria" include sia quelli dedotti che quelli deducibili, o rimasti assorbiti, in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, sicché l’atto impositivo la cui legittimità sia stata accertata con sentenza su cui si sia formato giudicato sia formale che sostanziale non è suscettibile di annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21698 del 29/07/2021 (Rv. 661901 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909

 

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Cassazione

21698

2021