Rilevanza di un fatto costituente antecedente logico – Cass. n. 38230/2021
Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. - Contrasto di giudicati - Presupposti - Identità di soggetti e oggetto - Sussistenza - Rilevanza di un fatto costituente antecedente logico - Esclusione - Mancata proposizione della relativa eccezione - Necessità - Conseguenze in caso contrario.
In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5), c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, sempre che la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio, giacché, in caso contrario, non si verte in tema di contrasto di giudicati, ma ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 38230 del 03/12/2021 (Rv. 663025 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_360