Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Eccezione di giudicato esterno - Rigetto od omessa pronuncia da parte del giudice - Omessa riproposizione in appello - Effetti - Formazione del giudicato parziale interno.
Allorquando con la sentenza di primo grado venga respinta un'eccezione di giudicato esterno e avverso tale capo di sentenza non venga proposta impugnazione, o il giudice ometta di pronunciare sulla eccezione di giudicato esterno e tale eccezione non venga riproposta in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in applicazione dei princìpi sui limiti devolutivi dell'appello e sul giudicato interno, l'eccezione deve ritenersi rinunciata e sul relativo capo si forma il giudicato parziale interno, con la conseguenza che l'eccezione, quand'anche fosse da ritenersi rilevabile d'ufficio, è definitivamente preclusa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 38243 del 03/12/2021 (Rv. 663161 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909
Corte
Cassazione
38243
2021