Giudizio di divisione ereditaria - Molteplicità di fasi - Ammissibilità - Carattere unitario - Conseguenze - Collazione per imputazione - Contenuto - Natura di atto idoneo allo scioglimento della comunione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
Nel giudizio di divisione ereditaria, la collazione per imputazione - nella quale il giudice, a norma degli artt. 724 e 725 cod. civ., imputa alla quota del coerede le somme di denaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi, per poi disporre, a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle rispettive quote - non comporta una divisione parziale dell'eredità, bensì realizza un'attività di carattere meramente prodromico alle attività strettamente divisionali che non determina lo scioglimento anticipato della comunione ereditaria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008