divisione - divisione giudiziale - in genere - Progetto di divisione formato dal giudice istruttore - Dichiarazione di esecutività - Consenso delle parti - Necessità - Opposizione dell'avente causa da un condividente - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - Ordinanza di divisione - Legittimazione al ricorso - Spettanza - Avente causa da un condividente - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10746 del 24/04/2008
Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento (avente forma e contenuto di ordinanza) con il quale il giudice istruttore dichiari esecutivo il progetto di divisione ai sensi dell'art. 789 cod. civ. è ammissibile su ricorso di uno dei condividenti solo ove si contesti la mancanza del consenso di una delle parti rispetto all'accordo divisionale, mentre è in ogni caso inammissibile se proposto, come nella specie, da parte dell'avente causa di uno dei condividenti che, se è legittimato ad intervenire nel giudizio di divisione ai sensi dell'art. 1113, primo comma, cod. civ., non si sostituisce in alcun modo al proprio dante causa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10746 del 24/04/2008