Conguaglio in denaro ai sensi dell'art. 728 cod. civ. - Determinazione - Domanda delle parti - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di divisione erria, la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'articolo 728 cod. civ., a carico di colui cui viene attribuita la porzione in natura di maggior valore ed a favore del condividente al quale è attribuita la porzione di minor valore, prescinde dalle singole domande delle parti. Infatti, essa attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice e la sentenza di scioglimento della comunione persegue il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur rilevando il diritto al conguaglio di uno dei condividenti, non aveva quantificato il conguaglio stesso in difetto di apposita domanda).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7833 del 26/03/2008