Azione di rescissione - Ammissibilità - Condizioni.
In caso di divisione fatta dal testatore, l'azione di rescissione è ammissibile solo nel caso in cui il testatore abbia stabilito la quota di ciascun erede, in modo che sia possibile il raffronto tra il valore dei beni concretamente attribuiti agli eredi e l'entità delle quote ad essi astrattamente attribuite dal testatore.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6449 del 11/03/2008