divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - collazione d'immobili - imputazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
Equivalente pecuniario del valore del bene oggetto della collazione- Determinazione - Riferimento al tempo di apertura della successione - Necessità - Natura di debito di valuta - Computo degli interessi - Decorrenza - Criteri. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
Nel giudizio di divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente - la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico; ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008