divisione - divisione giudiziale - operazioni - progetto di divisione del giudice istruttore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21829 del 25/10/2010
Scioglimento della comunione - Deposito del progetto di divisione e fissazione dell'udienza di discussione - Comunicazione ai condividenti, anche se contumaci - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Invalidità - Sussistenza - Elencazione dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ. - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21829 del 25/10/2010
Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione del deposito del progetto divisionale e dell'udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell'art. 789, secondo comma, cod. proc. civ., nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci; in difetto di tale adempimento, che non può essere sostituito dal mero deposito in cancelleria dell'elaborato peritale, il giudice istruttore non può dichiarare esecutivo il progetto di divisione per mancanza di contestazioni, risultandone invalidi la relativa ordinanza ed i successivi atti del procedimento. Né è di ostacolo a tale obbligo di comunicazione la tassativa elencazione contenuta nell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., perché tale disposizione riguarda solo il giudizio contenzioso, mentre l'art. 789 cod. proc. civ. aggiunge nuovi obblighi in riferimento al giudizio di divisione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21829 del 25/10/2010