Immobile non comodamente divisibile - Condividente assegnatario - Obbligo di conguaglio - Debito di valore - Momento d'insorgenza - Dall'assegnazione dell'intero bene - Efficacia sul pagamento degli interessi corrispettivi - Sussistenza.
In materia di divisione giudiziale, la somma dovuta a conguaglio dal condividente assegnatario a quello non assegnatario ha natura di debito di valore, che sorge, dopo lo scioglimento della comunione, all'atto dell'assegnazione a uno soltanto dell'intero bene non comodamente divisibile; da tale momento, quindi, sulla somma relativa sono dovuti gli interessi corrispettivi.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9845 del 15/06/2012