Divisione ereditaria - Art. 723 cod. civ. - Vendita - Conti fra condividenti - Domanda di restituzione dei frutti - Ricomprensione in quella di resa dei conti - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30552 del 30/12/2011
In tema di divisione ereditaria, l'art. 723 cod. civ. prevede che dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili, si procede ai conti che i condividenti si devono rendere tra loro e, tra l'altro, ai relativi conguagli e rimborsi, ivi compresa la restituzione dei frutti; ne consegue che la domanda di restituzione dei frutti è da ritenere ricompresa in quella di resa dei conti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30552 del 30/12/2011