Divisione - divisione giudiziale - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29829 del 29/12/2011
Giudizio di divisione ereditaria - Molteplicità di fasi di giudizio - Sentenza conclusiva delle singole fasi - Natura di sentenza non definitiva - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Nel giudizio di divisione ereditaria, costituisce sentenza definitiva soltanto quella che scioglie la comunione rispetto a tutti i beni che ne facevano parte, mentre le eventuali sentenze che concludono le singole fasi del procedimento hanno carattere strumentale e natura di sentenza non definitiva e sono, come tali, suscettibili di riserva di gravame, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva, erroneamente, escluso di poter attribuire natura non definitiva alla sentenza con cui il giudice di primo grado, dichiarata la riferibilità di una scheda testamentaria al "de cuius", senza nulla disporre circa lo scioglimento della comunione relativa ai beni ereditari, aveva ordinato la rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione delle operazioni divisionali, e scelto consapevolmente altresì di qualificare la sentenza stessa come non definitiva, in tal modo ingenerando nelle parti il ragionevole convincimento in ordine all'effettiva sussistenza di detta natura ed all'ammissibilità della riserva di impugnazione).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29829 del 29/12/2011