Rendimento dei conti - Modalità - Discrezionalità del giudice - Sussistenza - Procedura ex art. 263 cod. proc. civ. - Applicazione - Necessità - Esclusione.
Prova civile - rendimento dei conti - Divisione giudiziale - Rendimento dei conti - Modalità - Discrezionalità del giudice - Sussistenza - Procedura ex art. 263 cod. proc. civ. - Applicazione - Necessità - Esclusione.
Quando la resa dei conti è inserita in un giudizio di divisione, la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti cod. proc. civ. è meramente facoltativa e l'ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1509 del 19/02/1997