Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - in genere - resa dei conti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1 del 02/01/1997
Spese e liberalità non soggette a collazione ex art. 742 - Inderogabilità della norma - Esclusione - Conseguenze - Disposizione del testatore contraria alla dispensa dalla collazione (nella specie, di spese nuziali) - Validità - Limiti.
La norma di cui all'art. 742 cod. civ. che dispensa dalla collazione le liberalità e le spese in essa previste non pone un principio inderogabile che non possa essere superato dalla volontà contraria del testatore, dovendosi riconoscere a questi la facoltà di imporre la collazione anche nei casi previsti dalla norma cit., quale strumento per incidere sulla misura dell'attribuzione patrimoniale a favore dell'erede. La suddetta facoltà incontra il solo limite posto dall'ordinamento, con gli articoli 536 e segg. cod. civ., alla libertà del "de cujus" disporre dei propri beni dopo la sua morte, a tutela dei diritti dei congiunti più stretti. (Nella specie trattavasi di clausola testamentaria prescrivente la collazione di ordinarie spese nuziali, ritenuta valida dai giudici di merito, con sentenza confermata dalla S.C.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1 del 02/01/1997