Ricorso per cassazione - Divisione giudiziale - Stima dei beni da dividere - Criterio - Individuazione - Potere discrezionale del giudice di merito - Insindacabilità ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 83 del 2012 - Limiti.
In tema di divisione giudiziale, la stima dei beni da dividere e la scelta del criterio da adottare per la determinazione del relativo valore - con riguardo a natura, ubicazione, consistenza, possibile utilizzazione e condizioni di mercato - rientrano nel potere discrezionale ed esclusivo del giudice del merito, le cui valutazioni in proposito sono insindacabili in sede di legittimità, anche a seguito della modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., se sostenute da adeguata e razionale motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18546 del 26/07/2017