Divisione - divisione erria - garanzia delle quote - evizione subita da un coerede – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8693 del 02/09/1998
Nullità della precedente divisione giudiziale - Applicabilità del rimedio della evizione tra condividenti - Esclusione - Fondamento - Nuova divisione - Necessità - Fattispecie.
Il principio secondo il quale non ricorre alcuna ipotesi di evizione nella ipotesi di nullità del negozio giuridico traslativo del diritto in contestazione (poiché in tal caso il bene oggetto del trasferimento non entra a far parte del patrimonio dell'avente causa) deve ritenersi applicabile anche alla ipotesi di nullità della divisione giudiziale tra coeredi, vizio genetico dell'atto del tutto ostativo alla produzione dei suoi effetti tipici (all'assegnazione, cioè, di beni determinati a ciascuno dei condividenti), ed in conseguenza del quale, esclusa l'ammissibilità del rimedio dell'evizione tra condividenti, sorge, per converso, la necessità di procedere ad una nuova divisione. (Nella specie, il giudice di merito, accertata la erronea inclusione, in un progetto divisionale tra coeredi, di due fondi oggetto di dominio civico destinati ad alcuni condividenti, e dichiarata, conseguentemente, la nullità dell'intera divisione, aveva escluso, con sentenza confermata dalla S.C., l'esperibilità, per gli assegnatari dei predetti beni, del rimedio di cui agli artt. 758 e 759 cod. civ. in tema di evizione subita da un coerede, affermando la necessità di procedere ad una nuova divisione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8693 del 02/09/1998