Divisione - divisione erria - impugnazione - rescissione per lesione - in genere - Lesione - Momento di riferimento - Individuazione - Criteri – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4635 del 29/03/2001
Atto di divisione per scrittura privata - Impugnabilità con l'azione di rescissione per lesione - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità di tale azione se proposta contro il successivo atto pubblico di formalizzazione della divisione redatto in funzione della trascrizione e delle volture catastali.
Nell'azione di rescissione ex art. 763 cod. civ. la lesione oltre il quarto tra le quote dei condividenti deve sussistere ed essersi verificata al momento della divisione, cioè dell'attribuzione delle stesse. Deve considerarsi definitiva la divisione - cioè l'attribuzione delle quote, con conseguente rilevanza in tale sede della lesione - effettuata con scrittura privata, pur quando la stessa necessiti di un'ulteriore formalizzazione in atto pubblico, in funzione della trascrizione e delle volture catastali. In tal caso è inammissibile l'azione di rescissione per lesione, ex art. 763 cod. civ., proposta non contro la scrittura privata, cioè contro l'atto di divisione, ma contro il successivo atto di formalizzazione della stessa, poiché la denuncia di lesione oltre il quarto deve avere come necessario oggetto l'atto di divisione che attribuisce in modo definitivo le quote a ciascun condividente e non già l'atto di regolarizzazione della già avvenuta divisione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4635 del 29/03/2001