Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1245 del 29/01/2001
Attribuzione ad un condividente con obbligo di corresponsione di equivalente in danaro ad altro coerede - Debito di valore - Conseguenze - Obbligo di valutare il bene al momento della decisione - Sussistenza - Criterio utilizzabile - Maggiorazione, secondo gli indici ISTAT, del prezzo stimato dal consulente d'ufficio, con decorrenza dalla data dell'accertamento alla sentenza - Esclusione - Ragioni.
In tema di divisione, il conguaglio che il condividente, a cui sia attribuito per intero l'immobile, deve corrispondere ad altro coerede, costituisce debito di valore, esprimendo l'equivalente economico della quota spettante di tale bene e pertanto va stabilito con riferimento al valore di questo al momento della decisione della causa di divisione. Tale valore non è però determinabile maggiorando automaticamente il prezzo del bene accertato dal consulente tecnico di ufficio nel corso del giudizio divisorio dell'indice di svalutazione monetaria, intervenuta tra la data dell' accertamento e quella della pronuncia della sentenza, in quanto spesso gli immobili si rivalutano con un ritmo più elevato, o comunque diverso, da quello di svalutazione della moneta secondo gli indici calcolati dall'ISTAT, sì che il riferimento a tale indice è inidoneo per una rivalutazione equa della somma dovuta a conguaglio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1245 del 29/01/2001