Istanza per l'acquisto da parte dei condividenti, ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ. - Provvedimento di dichiarazione di inammissibilità - Ricorribilità in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Costituzione - Esclusione - Rimedio esperibile - Opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ..
È inammissibile il ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione avverso il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza per l'acquisto di un bene immobile, formulata ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ. dai condividenti di esso, dopo l'aggiudicazione provvisoria del medesimo ad un terzo, avvenuta ai sensi degli artt. 721 cod. civ. e 788 cod. proc. civ., perché detto provvedimento, privo di decisorietà e di definitività, può esser impugnato ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15144 del 23/11/2000