Progetto di divisione - Assenza di contestazioni - Mancata comparizione della parte ritualmente avvisata - Conseguenze - Ordinanza di approvazione del progetto - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
Poiché la finalità dell'udienza di discussione del progetto di divisione ai sensi dell'articolo 789 cod.proc.civ. è quella di consentire alle parti di sollevare contestazioni o rilievi in ordine al progetto stesso, la parte che, regolarmente avvertita, con compare all'udienza, rinuncia implicitamente a sollevare contestazioni approvando tacitamente il progetto come depositato; conseguentemente, l'ordinanza di approvazione de progetto, in quanto pronunciata in assenza di contestazioni, non può essere rimessa in discussione, non è reclamabile innanzi al collegio ne' ricorribile per cassazione ai sensi dell'articolo 111, secondo comma Cost.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12949 del 22/11/1999