Vendita dei beni per il pagamento dei debiti - presupposti - necessità - condizioni - poteri della maggioranza in ordine alla vendita - scelta dell'immobile da vendere - criteri.*
La "necessità della vendita", sulla quale, secondo l'espressione del primo comma dell'art. 719 cod. civ. (vendita dei beni per il pagamento dei debiti erri), debbono concordare i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse, ricorre allorché nel compendio ereditario manchi o sia insufficiente il denaro liquido, con la constatazione della obiettiva impossibilità di provvedere in tale modo. Il potere della maggioranza di vendere un immobile è, inoltre, condizionato dall'insufficienza dei beni mobili, mentre la scelta dell'immobile da vendere postula la comparazione tra i vari immobili, al fine di stabilire per quale di essi sussista il "minor pregiudizio".*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3732 del 21/06/1985