Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - stima – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 21/02/1985
Conguagli in denaro - debito di valore - configurabilità - rivalutazione a seguito del diminuito valore della moneta - ammissibilità.*
In tema di divisione giudiziale di un immobile, l'attribuzione di somme di denaro a titolo di conguaglio costituisce un debito di valore che il giudice, anche d'appello, deve rivalutare, pur in assenza di una istanza di parte, per aggiornarlo al diminuito potere di acquisto della moneta verificatosi nel corso del procedimento, se e nei limiti in cui tale svalutazione si sia tradotta in una normale lievitazione del prezzo di mercato del bene. Detto aggiornamento, infatti, non comporta alcuna immutazione nella stima del bene e nella Determinazione dei conguagli in denaro, così come acquisite al processo, ma configura un adeguamento monetario del debito di valore, necessario affinché la sopravvenuta svalutazione non alteri i termini sostanziali della divisione. ( V 1913/80, mass n 405535; ( V 2574/73, mass n 366037; ( Conf 3173/79, mass n 399545; ( Conf 4738/77, mass n 388351).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 21/02/1985