Immobili non divisibili - non comoda divisibilità - conguaglio in favore del condividente con porzione del bene di minore valore - adeguamento alla stregua della lievitazione del prezzo di mercato del bene - necessità.*
In tema di divisione di beni non comodamente divisibili, il conguaglio riconosciuto ad uno dei condividenti esprime l'equivalente economico di una porzione del bene di maggiore valore attribuito all'altro condividente. Pertanto, tale conguaglio, costituendo un debito di valore, deve essere adeguato anche di ufficio ed in grado di appello, alla stregua della lievitazione del prezzo di mercato del bene, intervenuta successivamente alla stima presa a base per le operazioni divisionali. ( V 3173/79, mass n 399545; ( V 4738, mass n 388351; ( Conf 1913/80, mass n 405535).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1804 del 16/03/1984