Perdita del bene attribuito ad un erede - per espropriazione promossa da un creditore del de cuius - nullità della divisione - esclusione - obbligo di garanzia degli altri coeredi.*
Nella divisione dell'eredità fatta dal testatore, la circostanza che l'erede, dopo l'acquisto del bene attribuitogli (che si verifica dal momento dell'apertura della successione), subisca la perdita del bene medesimo, per effetto di esecuzione per espropriazione forzata promossa dal creditore del "de cuius", non determina nullità di detta divisione, ma l'Obbligo di garanzia degli altri coeredi, ai sensi degli artt. 758 e 759 cod. civ..*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 796 del 08/02/1986