Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2474 del 10/03/1987
Immobili non divisibili - non comoda divisibilità - stima - conguagli in denaro - more del procedimento - sopravvenuta svalutazione monetaria - rilevanza - condizioni - adeguamento dei conguagli - funzione.*
Qualora un immobile non comodamente divisibile venga assegnato, in Sede di divisione giudiziale, ad uno dei condividenti. Ai sensi dell'art. 720 cod. civ. con attribuzione agli altri di somme di denaro corrispondenti al valore delle rispettive quote, il giudice d'appello, anche d'ufficio, può aggiornare l'ammontare di quelle somme in relazione al diminuito potere di acquisto della moneta, verificatosi nelle more del procedimento, se e nei limiti in cui tale svalutazione si sia tradotta in una nominale lievitazione del prezzo di mercato del bene. Detto aggiornamento, infatti, non comporta alcuna immutazione nella stima del bene e nella Determinazione dei conguagli in denaro, così come acquisite al processo, ma configura un adeguamento monetario di debiti di valore, necessario affinché la sopravvenuta svalutazione non alteri i termini sostanziali della divisione. ( V 320/82, mass n 418023; ( V 1913/80, mass n 405535; ( V 2574/73, mass n 366037; ( Conf 1529/85, mass n 439528; ( Conf 3173/79, mass n 399545; ( Conf 4738/77, mass n 388351).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2474 del 10/03/1987